Art. 1.
(Istituzione).

      1. Al fine di assicurare l'adeguata predisposizione delle azioni e delle misure idonee a fronteggiare le conseguenze del cambiamento del clima e del verificarsi di eventi climatici estremi in Italia, è istituito il Programma nazionale di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi, di seguito denominato «Programma».
      2. Obiettivo del Programma è ridurre la vulnerabilità territoriale e socio-economica indotta dagli effetti dei cambiamenti del clima e dagli eventi estremi e fornire al Dipartimento della protezione civile, nonché agli enti territoriali, le informazioni necessarie per una adeguata pianificazione e gestione dei territorio.
      3. Le attività dei Programma devono raccordarsi con le strategie nazionali in materia di clima, di eventi estremi, di biodiversità e di lotta contro la desertificazione e con le attività di ricerca nazionale sui cambiamenti globali e degli ecosistemi. Il Programma deve tenere conto soprattutto delle indicazioni, delle priorità e delle metodologie definite a livello internazionale sia nell'ambito delle Nazioni Unite, sia nell'ambito dell'Unione europea. Il Programma deve, inoltre, raccordarsi con iniziative già avviate in questi settori, incluso il costituendo Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici.